L'Ufficio Anagrafe si occupa principalmente di:
L'Ufficio Stato civile si occupa principalmente di:
NOTE:
Per la Domanda di inserimento nell'albo dei presidenti di seggio elettorale, la scadenza di presentazione del modulo è il 30 ottobre di ogni anno.
Per la Domanda di inserimento nell'albo degli scrutatori dei seggi elettorali, la scadenza di presentazione del modulo è il 30 novembre di ogni anno.
Responsabile Uffici Demografici: DALLA COSTA COSTANTINO
Il responsabile degli Uffici Demografici è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00; il lunedì dalle 14,30 alle 19,00; il mercoledì dalle 14,30 alle 18,00.
E-mail: anagrafe@comune.sannazario.vi.it elettorale.comune.sannazario.vi@pecveneto.it
CERTIFICATI
I certificati provano la registrazione negli archivi dell'Anagrafe e dello Stato civile di stati, fatti e qualità della persona fisica, significativi dal punto di vista giuridico.
Garantiscono la sussistenza di questi elementi nei rapporti tra privati e del cittadino con la Magistratura. Alle altre Pubbliche Amministrazioni, invece, è vietato richiedere certificazioni d'Anagrafe e di Stato civile al cittadino. Sono rilasciati dal Sindaco come Ufficiale di Governo che delega gli Ufficiali d'Anagrafe e di Stato civile a compilarli e firmarli materialmente.
Tipologia: certificati ed estratti di nascita, morte e matrimonio, certificati di residenza, stato di famiglia, stato libero, esistenza in vita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, iscrizione all' Anagrafe Italiani residenti all'Estero, certificazioni storiche di residenza e di famiglia.
Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012), alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Pertanto le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti invece con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
Per tutte le Amministrazioni che necessitano di acquisire dati o per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, potranno presentare la richiesta di accesso ai dati in possesso del nostro ufficio demografico con una delle seguenti modalita':
1) posta elettronica certificata: elettorale.comune.sannazario.vi@pecveneto.it (modalità consigliata)
2) posta elettronica: anagrafe@comune.sannazario.vi.it
3) FAX: 0424-98373
4) indirizzo: Ufficio Servizi Demografici c/to Comune di San Nazario via Roma n. 56, 36020 San Nazario (VI)
Sarà cura dell'ufficio evadere ogni richiesta entro 30 giorni.
AUTENTICAZIONE
Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, incarica gli impiegati di testimoniare per iscritto la corrispondenza delle copie ai documenti originali, se esibiti insieme, e l'autenticità della sottoscrizione di dichiarazioni da parte di cittadini identificati.
Per "originali" si intendono documenti con timbri e firme (non semplici stampe). L'attestazione può riguardare solo le copie di documenti e le sottoscrizioni di dichiarazioni che non siano di competenza esclusiva del notaio (materia notarile: deleghe, procure, contratti tra privati... ). Alle altre Pubbliche Amministrazioni, invece, è vietato richiedere l'autenticazione di copie di documenti quando chi li presenta dichiara per iscritto che corrispondono agli originali. Alla dichiarazione firmata deve unire una copia di documento personale a prova della sua identità. In alternativa, il cittadino può anche esibire l'originale e la copia all'incaricato della Pubblica Amministrazione che la prende in consegna, che non può, anche in questo caso, esigere l'autenticazione della copia. La legge vieta, inoltre, di chiedere l'autentica della sottoscrizione di dichiarazioni e domande se queste vengono firmate davanti all'incaricato a cui vengono consegnate o se sono recapitate all'Amministrazione destinataria insieme alla copia di un documento personale che prova l'identità di chi le sottoscrive.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
Il cittadino che trasferisce la sua dimora abituale sul territorio del Comune ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione all'Anagrafe.
L'Ufficiale d'Anagrafe, delegato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, ordina alla Polizia urbana un accertamento presso l'abitazione del richiedente. Se l'esito è positivo, il cittadino viene iscritto all'Anagrafe e si chiede la cancellazione dall'Anagrafe del Comune di precedente dimora. L'addetto spedisce anche la richiesta di cambio d'indirizzo su patente e libretto di circolazione all'Ufficio Centrale della Motorizzazione civile.
L'indirizzo sulla carta d'identità, invece, non cambia se non alla scadenza del documento.
CAMBIO INDIRIZZO
Ogni volta che il cittadino cambia indirizzo all'interno del Comune di residenza deve comunicarlo all'Ufficio Anagrafe.
L'ufficio annota la variazione e gli eventuali cambiamenti nella composizione dei nuclei familiari che risultano separati o riuniti a causa della nuova collocazione abitativa. Il cittadino richiede la variazione del proprio indirizzo (residenza) direttamente allo sportello comunicando gli estremi della patente di guida e la targa dei veicoli a lui intestati. Se con lui si spostano altri familiari è necessario fornire i loro dati personali e le stesse notizie riguardo a patente e veicoli.
CAMBIO DI RESIDENZA PER CITTADINI STRANIERI
Iter Procedurale
Qualora si trasferisca un'intera famiglia, è sufficiente che si presenti a rendere la dichiarazione un unico componente maggiorenne della stessa, presentando i seguenti documenti:
Qualora si trasferisca la residenza presso un'altra famiglia già residente, nel caso in cui esista una relazione di parentela tra i componenti di quest'ultima e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.
In assenza di idonea documentazione comprovante il grado di parentela e lo stato civile dei componenti della famiglia, essi verranno iscritti esclusivamente come conviventi.
Informazioni Utili
Ai cittadini stranieri residenti nel Comune, si ricorda che ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPR 30.05.1989, n.223, così come sostituito dall'art.15, comma 2, del DPR 31.08.1999, n.394, gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'Ufficiale d'Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo.
Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art.11, del DPR 30.05.1989, n.223, così come sostituito dall'art.15, comma 3, del DPR 31.08.1999, n.394, la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente viene effettuata per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
CARTA D'IDENTITA'
La Carta d'Identità è un documento personale di riconoscimento, ha validità 10 anni e può essere rilasciata fin dalla nascita, secondo quanto stabilito dal D. Legge 13/05/2011 n. 70 art. 10. Durata di 3 anni per i cittadini da 0 a 3 anni d'età; Durata di 5 anni per i cittadini da 3 a 18 anni d'età; Durata di 10 anni per i cittadini maggiorenni.
Il minore di anni 14 può usare la carta di identità ai fini dell'espatrio a condizione che viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità Consolari, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente al cosiddetto lasciapassare o al passaporto. Il minore dovrà firmare il documento se ha compiuto i 12 anni d'età.
Non si rinnova né in caso di variazione di dati concernenti lo stato civile né di variazione della residenza o della professione.
Se il documento è in scadenza si può richiedere il rinnovo 6 mesi prima della data di scadenza stessa.
NOTA BENE: Qualsiasi cittadino in possesso della carta di identità valida alla data del 25.06.2008 (e perciò rilasciata dal 26/06/2003 in poi) può richiedere al comune l'apposizione della postilla "Validità prorogata ai sensi dell' art. 31 della Legge 133/2008". Per l'apposizione di tale timbro di proroga bisogna presentarsi con il documento medesimo presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza. Tale postilla di proroga ha comunque validità se il documento viene usato solamente in Italia. Ai fini dell'espatrio invece occorrerà richiedere un nuovo documento.
Iter Procedurale per il rinnovo decennale e/o per un nuovo documento:
Occorre presentarsi personalmente allo sportello con:
Se si vuole il documento valido per l'espatrio occorre compilare e sottoscrivere il modello richiesta di Carta d'Identità valida per l'espatrio, dichiarando che non ci si trovi in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto, ed in presenza di figli minorenni dichiara di aver acquisito il consenso dell'altro genitore al rilascio del documento valido per l'espatrio.
Per il rilascio della Carta d'Identità valida per l'espatrio ai minori di anni 18 occorre la firma per assenso di entrambi i genitori.
In caso di furto o smarrimento, occorre presentare:
Costo: Euro 5,42
CARTA D’IDENTITA’ PER CITTADINI STRANIERI RESIDENTI : per i cittadini stranieri il documento verrà rilasciato non valido ai fini dell'espatrio.
NOTA BENE: Qualsiasi cittadino in possesso della carta di identità valida alla data del 25.06.2008 (e perciò rilasciata dal 26/06/2003 in poi) può richiedere al comune l'apposizione della postilla "Validità prorogata ai sensi dell' art. 31 della Legge 133/2008". Per l'apposizione di tale timbro di proroga bisogna presentarsi con il documento medesimo presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza.
Iter Procedurale per il rinnovo decennale e/o per un nuovo documento:
Occorre presentarsi personalmente allo sportello Uffici Demografici con:
Informazioni Utili
In caso di furto o smarrimento portare copia della denuncia resa presso le Autorità Competenti (commissariato di polizia o stazione dei Carabinieri)
Costo: Euro 5,42
CERTIFICATO DI NASCITA CON FOTO PER MINORI VALIDO PER L'ESPATRIO.
Al posto della carta di identità al minore può sempre essere rilasciato il certificato di nascita con foto valido ai fini dell'espatrio.
A corredo della richiesta occorrono due fotografie e la firma della richiesta da parte dei genitori più copia del loro documento di identità. L'istanza va trasmessa al Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa che rilascia l'autorizzazione all'espatrio.
NON VALIDO PER L'ESPATRIO:
Viene rilasciato dal Comune di residenza dietro presentazione di una fotografia presso l'Ufficio Demografico. E' valido come documento di identità e per la conduzione di un ciclomotore solo nel territorio nazionale.
PASSAPORTO ELETTRONICO abilitato all'ingresso negli Stati Uniti 'America.
Tale documento è indispensabile per chi è diretto in un Paese non appartenente all'Unione Europea. Ha validità di 10 anni.
Se ne può ottenere il rilascio fin dalla nascita, su istanza sottoscritta da entrambi i genitori del richiedente minorenne.
L'Ente che rilascia il passaporto è il Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa.
Non è più necessario apporre la marca annuale sul passaporto nel caso ci si rechi soltanto in Paesi aderenti all'Unione europea.
Per l'ingresso negli Stati Uniti d'America anche i minori devono essere muniti di proprio passaporto individuale.
Dal 26.11.2009 comunque il passaporto può essere rilasciato solo individualmente.
Alla domanda di passaporto dovranno essere allegati, a seconda dei casi:
DENUNCIA DI NASCITA
La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Deve essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, in alternativa, entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita.
In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.
I genitori hanno anche la facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel Comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Attribuzione del nome
Secondo il nuovo ordinamento dello Stato Civile il nome può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati e non superiori a tre. Tutti gli elementi del nome dovranno essere riportati nelle certificazioni.
Iter Procedurale
Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori presentando l'attestato di chi ha assistito al parto.
Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando il documento sopra indicato.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
La celebrazione di un matrimonio (religioso o civile che sia), per essere riconosciuta dallo Stato, deve essere resa pubblica in anticipo, con l'affissione all'Albo pretorio del Comune di un apposito atto che contiene i dati dei contraenti. L'atto di pubblicazione resta affisso nell'albo on-line del Comune di residenza degli sposi (nei due Comuni se sono residenti in comuni diversi) per otto giorni. Il matrimonio può essere celebrato nel periodo che va dal 4° al 180° giorno successivi al periodo di pubblicazione.
I futuri sposi devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, alla data concordata, muniti di documento personale di identificazione. Qui firmano il verbale di pubblicazione.
Se sono Italiani residenti all'estero possono richiedere la pubblicazione tramite il Consolato Italiano nel paese di dimora. Se intendono contrarre matrimonio religioso (secondo gli accordi esistenti tra lo Stato e le varie organizzazioni confessionali), dovranno portare una richiesta di pubblicazione firmata dal ministro del culto di riferimento che celebrerà il matrimonio. I cittadini stranieri dovranno consegnare anche la dichiarazione che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, rilasciata dal consolato del loro paese in Italia e legalizzata dalla Prefettura. AI momento della firma del verbale di pubblicazione gli sposi devono indicare, se il matrimonio è civile, il regime patrimoniale scelto (comunione o separazione dei beni) che viene poi citato nell'atto di matrimonio.
MATRIMONIO CIVILE
Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco, da un Ufficiale di Stato Civile delegato dal Sindaco o da un Consigliere o Assessore delegato.
Scaduti i termini di pubblicazione, gli sposi possono concordare la data e il luogo della cerimonia presso l'Ufficio Stato Civile. Il rito viene celebrato alla presenza di due testimoni muniti di idoneo documento d'identità .Gli sposi e i testimoni sottoscrivono l'Atto di matrimonio.
Luoghi autorizzati alla celebrazione del matrimonio: Palazzo Comunale in via Roma n° 56.
042498236
042498373
elettorale.comune.sannazario.vi@pecveneto.it anagrafe@comune.sannazario.vi.it
VIA ROMA 56 - 36020 - SAN NAZARIO (VI)
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